Capo IV
Art. 89
48 / 102Attività di formazione esterna
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attività di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.
2. L'attività di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati.
3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneità della struttura didattica ed autorizza l'attività formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonché di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attività.
4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attività formativa nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equità e rotazione.
5. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture.
L'assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative.
7. Il personale addetto alle docenze è tenuto:
a) al rispetto della puntualità e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come rappresentante del Corpo nazionale;
b) a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza;
c) al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate risposte alle domande formulate;
d) a offrire un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;
e) alla redazione di un verbale sull'attività didattica espletata, segnalando eventuali problematiche o disservizi al responsabile dell'attività formativa.
8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonché la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attività di specie. A tal fine, durante l'attività addestrativa è obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.
9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialità e secondo le modalità definite dal Dipartimento.
10. Le attività di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-89