Art. 88 · Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento
Capo IV

Art. 88

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Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento

In vigore dal 6 giu 2012
Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento 1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attività necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attività di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta: a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di qualità verificando la funzionalità delle apparecchiature; b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove; c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni; d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area; e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere l'attività di certificazione, e prova; f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività indicate al comma 1, lettera e), il personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta; b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita; c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalità delle apparecchiature, la preparazione del personale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requisiti di qualità; d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria; e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.
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