Capo IV
Art. 85
44 / 102Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell', del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale è individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta.
Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.
4. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento.
5. Per garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi".
6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equità e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalità. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-85