Capo III
Art. 84
41 / 102Servizi resi in convenzione
In vigore dal 6 giu 2012
1. In relazione a quanto previsto dall' della legge del 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e dell', comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
3. I servizi di cui al comma 1, allorchè organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equità e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità, privilegiando la volontarietà e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-84