Capo III
Art. 83
40 / 102Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni
In vigore dal 6 giu 2012
1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorità giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all' della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-83