Art. 78 · Avvicendamento delle squadre
Sez. IV

Art. 78

89 / 102

Avvicendamento delle squadre

In vigore dal 6 giu 2012
1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre è effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso. 2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso può essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-78