Sez. IV
Art. 76
87 / 102Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso
In vigore dal 6 giu 2012
1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.
2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilità dell'uso e della custodia dello stesso, nonché la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme è consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.
3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, è dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.
4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista può utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.
5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista è tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.
6. È compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui è stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.
7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.
8. In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non è consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-76