Sez. III
Art. 74
85 / 102Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori
In vigore dal 6 giu 2012
Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine,
dei magazzini e dei laboratori
1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attività di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attività dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.
2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati:
a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all', i controlli ed le manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio;
b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi;
c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi;
d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati;
e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione;
f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori;
g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate;
h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento;
i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi;
l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. In particolare, il personale addetto ai laboratori:
a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;
b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinché siano evitate situazioni a rischio di infortuni;
c) utilizza durante l'attività idonei mezzi di protezione individuale;
d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate;
e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione sostenuti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-74