Art. 73 · Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso
Sez. III

Art. 73

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Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso

In vigore dal 6 giu 2012
1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all', comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attività operativa e comprendono: a) l'autorimessa; b) l'officina; c) i magazzini; d) i laboratori. 2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 è disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-73