Sez. III
Art. 73
84 / 102Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso
In vigore dal 6 giu 2012
1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all', comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attività operativa e comprendono:
a) l'autorimessa;
b) l'officina;
c) i magazzini;
d) i laboratori.
2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 è disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-73