Art. 72 · Servizi di colonna mobile regionale
Sez. III

Art. 72

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Servizi di colonna mobile regionale

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualità di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attività di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento, sentito, per le attività all'estero, il Ministero degli affari esteri. 2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamità di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione può avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento. 3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamità, i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo è tenuto: a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio; b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali. 4. L'invio delle squadre e dei mezzi è assicurato nel più breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Capo del Corpo. 5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base. 6. Nell'ambito delle attività di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali. 7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi può organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze. 8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attività di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.
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