Sez. III
Art. 70
81 / 102Servizi antincendio aeroportuali
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali è inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attività previste dall'.
2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:
a) predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;
b) verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;
c) cura lo specifico addestramento del personale;
d) assicura l'attività di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo;
e) collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non è indispensabile il ricorso a ditte esterne.
3. Nell'ambito del servizio:
a) le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di emergenza;
b) in caso di necessità e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;
c) in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attività operativa nel territorio provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-70