Art. 69 · Attività delle componenti specialistiche e specializzate
Sez. III

Art. 69

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Attività delle componenti specialistiche e specializzate

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all', le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento. 2. Nel dispositivo di soccorso sono altresì comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-69