Sez. III
Art. 65
76 / 102Modalità di espletamento dei servizi delle sale operative
In vigore dal 6 giu 2012
1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all', sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attività connessa, con particolare riferimento a:
a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonché del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;
b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;
c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive:
1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalità e cortesia;
2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione;
3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza;
4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento;
d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:
1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano più squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonché delle pubbliche autorità e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumerà il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;
2) supporto delle squadre nelle necessità contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;
e) partecipazione alle attività di sale operative locali ed interforze, di unità di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;
f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attività svolte nel turno di servizio;
g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-65