Art. 57 · Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale
Capo II

Art. 57

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Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale

In vigore dal 6 giu 2012
Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale 1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante: a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo; b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza; c) l'effettuazione degli interventi operativi; d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attività operativa effettuata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-57