Art. 52 · Servizi ed attività del Corpo nazionale
Titolo IX

Art. 52

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Servizi ed attività del Corpo nazionale

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il presente titolo disciplina le modalità di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attività del Corpo nazionale con particolare riferimento a: a) servizi di soccorso pubblico; b) servizi tecnici ed operativi in genere; c) servizi di prevenzione incendi; d) attività di formazione interna; e) attività funzionali all'espletamento dei servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-52