Titolo VIII
Art. 50
67 / 102Trasferimenti del personale specialista
In vigore dal 6 giu 2012
1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialità posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-50