Art. 5 · Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento
Titolo I

Art. 5

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Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento

In vigore dal 6 giu 2012
Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento 1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all' è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed è restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. 2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-5