Titolo I
Art. 5
5 / 102Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento
In vigore dal 6 giu 2012
Disposizioni comuni per la tessera
e per il distintivo metallico di riconoscimento
1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all' è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed è restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-5