Titolo VIII
Art. 49
66 / 102Sospensione, revoca e rinuncia alla specialità
In vigore dal 6 giu 2012
1. L'inidoneità temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale.
2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.
3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialità, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operatività della specialità, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.
4. La richiesta di riammissione alla specialità è sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la può accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-49