Titolo VIII
Art. 48
65 / 102Libretto individuale di specialità
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialità, nonché la gestione dei dati in essi contenuti.
2. I libretti individuali di specialità contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validità dei brevetti posseduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-48