Art. 48 · Libretto individuale di specialità
Titolo VIII

Art. 48

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Libretto individuale di specialità

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialità, nonché la gestione dei dati in essi contenuti. 2. I libretti individuali di specialità contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validità dei brevetti posseduti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-48