Art. 47 · Impiego degli specialisti
Titolo VIII

Art. 47

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Impiego degli specialisti

In vigore dal 6 giu 2012
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attività dei nuclei specialistici. 2. L'eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento. 3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui è direttamente responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-47