Art. 39 · Personale
Titolo VI

Art. 39

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Personale

In vigore dal 6 giu 2012
1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali. 2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneità all'attività sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attività sportive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-39