Art. 36 · Misure di profilassi
Titolo V

Art. 36

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Misure di profilassi

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-36