Art. 28 · Obblighi di permanenza in servizio
Capo III

Art. 28

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Obblighi di permanenza in servizio

In vigore dal 6 giu 2012
1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'. L'individuazione dei limiti orari è disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali. 2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio. 3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-28