Art. 26 · Partecipazione del personale ai servizi istituzionali
Capo III

Art. 26

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Partecipazione del personale ai servizi istituzionali

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale. 2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro è effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformità, privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-26