Art. 24 · Foglio di servizio
Capo II

Art. 24

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Foglio di servizio

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale. 2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e può contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'. 3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale. 4. Il foglio di servizio è esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro. 5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-24