Art. 2 · Giuramento
Titolo I

Art. 2

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Giuramento

In vigore dal 6 giu 2012
1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-2