Titolo IV
Art. 19
19 / 102Riconoscimento in servizio
In vigore dal 6 giu 2012
1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e comunque:
a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attività operative di soccorso;
b) nell'espletamento delle attività di addestramento e di formazione professionale;
c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;
d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;
e) in occasioni di cerimonie ufficiali;
f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.
2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.
4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-19