Art. 14 · Ordine di sovraordinazione
Titolo III

Art. 14

14 / 102

Ordine di sovraordinazione

In vigore dal 6 giu 2012
1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli , comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale. 3. Il personale dirigente è sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui è preposto. 4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all', comma 3. 6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-14