Art. 13 · Diritto di associazione
Titolo II

Art. 13

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Diritto di associazione

In vigore dal 6 giu 2012
1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni è libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attività istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-13