Art. 6
6 / 22Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
In vigore dal 26 mag 2012
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:
".
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. Un'autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, previo versamento delle tariffe, purchè continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché del regolamento (CE) n. 396/2005.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il titolare dell'autorizzazione di cui all', entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, presenta domanda di rinnovo, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza e contenente le informazioni di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro i termini di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Direzione generale, sentito l'istituto convenzionato di cui all', rinnova l'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni, di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere temporaneamente prorogata per il periodo necessario per procedere alla verifica.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;55#art-6