Art. 9
9 / 10Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
In vigore dal 28 apr 2012
1. Al regio decreto 14 giugno 1934, n. l169, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo e agli , ovunque ricorrono, le parole: «carabinieri reali» sono sostituite dalla seguente: «carabinieri»;
b) all', le parole: «comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re» sono sostituite dalle seguenti: «comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica»;
c) agli articoli 66, primo comma, e 73, primo comma, la parola: «podestà» è sostituita, rispettivamente, dalle seguenti: «sindaci» e «sindaco»;
d) all'articolo 71, primo comma, le parole: «di divisione» sono sostituite dalla seguente: «interregionali».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all', comma 1, le parole: «degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
b) all', comma 3, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Corazzieri, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
c) agli , comma 4, 2, comma 5, 7, commi 2, 3 e 4, e 9, comma 1, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «Corazzieri»;
d) all':
1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
2) al comma 3, le parole: « dall'articolo 52 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) il comma 5 è abrogato.
3. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militarè».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-9