Art. 4
4 / 10Disposizioni in materia di personale militare
In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 575, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso è rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»;
b) all'articolo 582, comma 1:
1) alla lettera e):
1.1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» è sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»;
2) alla lettera l):
2.1) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse;
2.3) al numero 7), la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
3) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4) alla lettera r):
4.1) il numero 11) è abrogato;
4.2) il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4.3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
4.4) il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
5) alla lettera t), numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»:
c) all'articolo 598, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»;
d) all'articolo 601:
l ) al comma 4, lettera a), numero 2), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialità.»;
e) all'articolo 610, comma 2, il numero: «609» è sostituito dal seguente: «601»;
f) all'articolo 623:
1) al comma l, dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse;
2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»;
3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»;
g) all'articolo 624, comma l:
1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»;
2) dopo le parole: «dell'avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»;
h) all'articolo 625, comma 1, il numero: «617» è sostituito dal seguente: «639»;
i) all'articolo 629, comma 2, il numero: «618» è sostituito dal seguente: «628»;
l) all'articolo 631:
1) al comma l;
1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l'esame finale»;
1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi è rilasciato il relativo diploma.»;
m) all'articolo 632, il comma 1 è sostituito dal seguente: «l.
Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia già verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, può essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»;
n) all'articolo 639:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»:
o) l'articolo 679 è sostituito dal seguente:
«Art. 679 (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.
3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorità, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorità di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianità di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria:
a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;
f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo.
4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.»;
p) all'articolo 685, comma 1, lettera h), numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1462 del codice»;
q) nel modello 'C' di cui al comma 4 dell'articolo 689, le parole: «della legge 1034/71» sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»;
r) all'articolo 695, comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice»;
s) nei modelli 'À e 'B' di cui all'articolo 698, comma 1, le parole: «della legge n. 1034 del 1971» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»;
t) all'articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
u) all'articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»;
v) all'articolo 724, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonché le presentazioni e le visite ufficiali delle autorità militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»;
z) all'articolo 748:
1) al comma 1, è aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare è affetto e» sono soppresse;
aa) all'articolo 751, comma 1, lettera a), numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»;
bb) all'articolo 761, comma 2, lettera i), le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
cc) all'articolo 767, comma 3, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;
dd) all'articolo 785, comma 2, lettera b), le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»;
ee) all'articolo 796, comma 1, lettera a), la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «della»;
ff) alla rubrica dell'articolo 837, dopo la parola: «Concessione», è inserita la seguente: «ripetuta»;
gg) l'articolo 842 è sostituito dal seguente:
«Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando è concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene.
Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»;
hh) all'articolo 844, comma 2, il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;
ii) all'articolo 846, il comma l è sostituito dal seguente:
«1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonché dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»;
ll) all'articolo 850, comma l, le parole: «all'articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
mm) dopo l'articolo 861, è inserito il seguente:
«Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della libertà).
- 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della libertà per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, è concesso in conformità al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.»;
nn) all'articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»;
oo) all'articolo 932, comma 1, le parole: «, comma 5, » sono soppresse;
pp) all'articolo 953:
1) al comma l:
1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»;
1.2) le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;
2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;
qq) all'articolo 954, comma 3, lettera b), la parola: «ai» è sostituita dalla seguente: «di»;
rr) all'articolo 959:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»;
1.2) alla lettera a), le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»;
1.3) alla lettera b), le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».
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