Art. 3
3 / 10Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità
In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 450 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»;
b) all'articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma stessa»;
c) al comma 1 dell'articolo 459 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalità e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. »;
d) all'articolo 463, comma l, lettera b), le parole: «l'ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»;
e) all'articolo 485, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»;
f) all'articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» è inserita la seguente: «non»;
g) all'articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: «, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalità di cui all'articolo 446, comma 4»;
h) all'articolo 519, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilità economico-analitica»;
i) all'articolo 520, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonché con i criteri di rilevazione del sistema SEC.
Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:
a) è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;
b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;
c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;
d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specificì e 'altri beni mobili e arredi per uso specificò, nonché alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6;
e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscitò (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;
f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, nè dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»;
l) all'articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse;
n) all'articolo 569:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «l. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»;
o) all'articolo 573, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario può essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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