Art. 47 · Disposizioni transitorie
Capo VIII

Art. 47

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mar 2012
1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione della gara. 2. Al fine di contenere l'impatto della disposizione dell', comma 7, sull'organizzazione dell'Agenzia, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il sistema di contabilità analitica è attuato in via sperimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-47