Art. 42 · Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
Capo VII

Art. 42

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Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

In vigore dal 15 mar 2012
1. L'Agenzia adegua il processo di automazione alle finalità, ai criteri e ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i pagamenti e per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, l'Agenzia può avvalersi, ai sensi degli del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-42