Capo VI
Art. 41
41 / 48Gestione e cessione dei beni
In vigore dal 15 mar 2012
1. I beni di cui all' sono dati in consegna al consegnatario, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante.
3. La cessione gratuita dei beni mobili dell'Agenzia è vietata, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Agenzia o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti nei registri, operanti in Italia e all'estero, per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche.
5. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 4, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
6. Il discarico dei beni mobili, corredato da regolare documentazione, è registrato nelle scritture inventariali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-41