Capo VI
Art. 40
40 / 48Consegnatario
In vigore dal 15 mar 2012
1. L'incarico di consegnatario è conferito con provvedimento del dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente dell'Agenzia per un periodo determinato e comunque non superiore a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di istituzione di sedi secondarie dell'Agenzia, il dirigente competente per i servizi economico-finanziari può prevedere la nomina di altri consegnatari, sulla base delle linee di indirizzo del Direttore.
2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessità e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati più consegnatari.
3. In presenza di esigenze organizzative, è facoltà del dirigente competente per i servizi economico-finanziari procedere alla nomina di sub-consegnatari, da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario.
4. Il consegnatario è funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 1, tiene le scritture contabili di cui ai commi 2 e 3 dell' ed è soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per gli affari contabili e finanziari.
5. Al consegnatario è affidata la manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici.
6. Con provvedimento del Direttore sono disciplinati le modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi, nonché specificati i compiti dei consegnatari e le modalità del controllo delle loro attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-40