Art. 4 · Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
Capo II

Art. 4

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Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

In vigore dal 15 mar 2012
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria è unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. 3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale. 4. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce. 5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Agenzia. 6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità. 7. Fatto salvo quanto previsto dall' della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. 8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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