Capo V
Art. 38
38 / 48Servizio di cassa economale
In vigore dal 15 mar 2012
1. Il Direttore può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa economale sia per la sede principale sia per le sedi secondarie, ai fini del pagamento in contanti delle spese minute e urgenti e degli anticipi per missioni.
2. L'incarico di cassiere economo è conferito dal dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente della sede interessata per una durata determinata, comunque non superiore a cinque anni.
L'incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario. Con il provvedimento di nomina del cassiere sono designati uno o più dipendenti incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il cassiere economo è dotato, all'inizio della sua gestione e poi all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo non superiore ai 10 mila euro reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese corredato dai documenti giustificativi. Le operazioni di cassa effettuate sono annotate su un registro cronologico generale.
4. Il cassiere economo è funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 2 ed è soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari.
5. Con provvedimento del Direttore sono individuate le tipologie delle spese economali con i relativi massimali di spesa e sono disciplinate la gestione della cassa economale e le modalità del controllo di rendicontazione di cui al comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-38