Art. 31 · Punti di concordanza tra la gestione finanziaria e patrimoniale
Capo IV

Art. 31

31 / 48

Punti di concordanza tra la gestione finanziaria e patrimoniale

In vigore dal 15 mar 2012
Punti di concordanza tra la gestione finanziaria e patrimoniale 1. Ai fini della redazione della situazione patrimoniale dell'Agenzia, il responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari e il consegnatario, per quanto di rispettiva competenza, redigono: a) il prospetto dei punti di concordanza tra la gestione finanziaria dell'esercizio concluso e la consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Agenzia; b) il prospetto degli elementi di corrispondenza tra la gestione finanziaria dell'esercizio concluso e i lavori di manutenzione effettuati sui beni di cui alla lettera a) e su quelli comunque in uso; c) le eventuali sopravvenienze e insussistenze accertate nell'esercizio. 2. Il prospetto dei punti di concordanza espone la quantità e il prezzo dei beni mobili e immobili di proprietà, nonché l'indicazione dei lavori effettuati con il relativo prezzo, con riferimento al capitolo di bilancio su cui è imputata la spesa, distintamente per competenza e residui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-31