Art. 24 · Mutui e altre operazioni finanziarie
Capo III

Art. 24

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Mutui e altre operazioni finanziarie

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno e delibera del Consiglio direttivo, può disporre il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove più convenienti anche ad operazioni di leasing e di Factoring. 2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento non deve compromettere in nessun caso l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-24