Art. 23 · Pagamento
Capo III

Art. 23

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Pagamento

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il pagamento è eseguito dall'istituto cassiere, con l'erogazione al beneficiario della somma dovuta e con l'estinzione del relativo mandato. 2. Sotto la sua stretta responsabilità, il cassiere non eroga alcuna somma se i mandati di pagamento non sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari e se non fanno menzione del provvedimento deliberativo, della determinazione o comunque del titolo in base al quale il pagamento è disposto. 3. L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 4. L'Agenzia può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto cassiere con una delle seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario: gli avvisi di ricevimento vanno allegati al mandato di pagamento; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico ovvero in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. 5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati.
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