Capo III
Art. 21
21 / 48Liquidazione
In vigore dal 15 mar 2012
1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, il dirigente per i servizi economico-finanziari determina, con proprio atto, la somma da pagare nei limiti dell'impegno definitivamente assunto.
2. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e previa eventuale applicazione delle penali anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.
3. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-21