Art. 20 · Impegno di spesa
Capo III

Art. 20

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Impegno di spesa

In vigore dal 15 mar 2012
1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. 2. Con l'approvazione del bilancio e le successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate per: a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento e gli ulteriori oneri accessori; c) le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'Agenzia l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia del bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato finale di amministrazione di cui all', comma 1, lettera c). Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entra tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. 4. A fronte degli oneri connessi a obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario di cui all', comma 1, lettera b). A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese. 5. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 6. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio programmati. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese per i progetti e in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati ad ogni esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; c) spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, purchè ciò non sia contrario a disposizioni legislative o regolamentari e ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza. 7. L'impegno di spesa dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza. 8. In attuazione delle determinazioni programmatiche di spesa adottate dai competenti organi, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuove e specifiche determinazioni adottate dai medesimi organi.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-20