Capo III
Art. 17
17 / 48Riscossione
In vigore dal 15 mar 2012
1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte dell'istituto cassiere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute all'Agenzia.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire all'istituto cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'.
3. L'ordinativo di incasso è sottoscritto dal dirigente incaricato o da un suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. L'istituto cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In quest'ultima ipotesi, l'istituto cassiere dà immediata comunicazione all'Agenzia, richiedendo la regolarizzazione della riscossione.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui.
7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
8. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-17