Art. 14 · Assegnazione delle risorse
Capo III

Art. 14

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Assegnazione delle risorse

In vigore dal 15 mar 2012
1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, le risorse sono assegnate dal Direttore ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, in conformità agli obiettivi prefissati. Gli atti che comportano spese sono assunti con provvedimento dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità. La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più servizi amministrativi o produttivi, può essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-14