Art. 13 · Esercizio provvisorio
Capo II

Art. 13

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Esercizio provvisorio

In vigore dal 15 mar 2012
1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio direttivo, previa comunicazione al Ministro dell'interno, può autorizzare l'esercizio provvisorio per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente approvato, è consentita la gestione provvisoria e in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-13