Capo II
Art. 12
12 / 48Assestamento, variazioni e storni al bilancio
In vigore dal 15 mar 2012
1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno il Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, approva con propria deliberazione l'assestamento del bilancio. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate entro il mese di novembre, salvo eventuali casi eccezionali da motivare. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto ove sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione è trasmessa quindici giorni prima della riunione del Consiglio direttivo.
5. Con provvedimento del dirigente per i servizi economico-finanziari, previa comunicazione al Direttore, possono essere disposte le variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-12