Art. 2 · Flussi informativi

Art. 2

2 / 4

Flussi informativi

In vigore dal 15 mar 2012
1. I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorità giudiziaria avvengono attraverso: a) il sistema informativo delle misure di prevenzione; b) l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; c) il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali; d) il sistema informativo del processo civile; e) la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73. 2. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a: a) identificazione, consistenza, stima, gravami e criticità dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria; b) provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonché tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti; c) Autorità giudiziaria procedente, generalità dei soggetti coinvolti; d) procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi; e) provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato; f) nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori. 3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a: a) aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticità dei beni amministrati dall'Agenzia; b) nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici; c) atti di amministrazione dei beni; d) atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi. 4. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell' con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo , ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all', comma 3. 5. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell' con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalità tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233#art-2