Art. 2 · Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente

Art. 2

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Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente

In vigore dal 24 feb 2012
1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all', comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall', comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennità integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. 4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all', comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell', comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della Legge.
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